L’obbligo del bilancio sociale

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Tra le nuove regole del decreto legislativo 112/2017 che si applicano alle cooperative sociali c’è sicuramente l’obbligo di redazione del bilancio sociale, da depositare presso il Registro delle imprese e pubblicare sul sito internet dell’ente. L’adempimento non è nuovo alla categoria, in quanto già alcune Regioni lo richiedevano per l’iscrizione nei rispettivi albi, ma con la riforma diviene obbligatorio per tutte le coop sociali in quanto imprese sociali.

Le linee guida per la sua predisposizione sono state approvate nelle scorse settimane dalla Cabina di regia e saranno presto pubblicate in Gazzetta ufficiale, per cui ragionevolmente il nuovo obbligo dovrebbe essere operativo per tutti già dal prossimo anno, in relazione all’esercizio 2019 (a meno di diversa indicazione nel decreto). Fino ad ora, infatti, solo le coop sociali che vi erano tenute in base alla normativa regionale hanno dovuto adempiere, utilizzando le vecchie linee guida, mentre le altre sono state esonerate in attesa delle apposite indicazioni.

La funzione del documento è quella di offrire una panoramica completa sui risultati sociali, ambientali ed economici raggiunti dall’ente, fornendo informazioni ulteriori rispetto a quelle che possono desumersi dai semplici dati economico-finanziari o dalla relazione di missione (che illustra le poste di bilancio con uno sguardo alla mission dell’ente). Uno strumento particolarmente importante, soprattutto in termini di reputazione, in quanto consente ai potenziali investitori/sostenitori di valutare l’operato dell’ente e fare scelte consapevoli ad esempio sul soggetto a cui destinare un’erogazione o al progetto da finanziare.

Anche per questo motivo, i criteri di redazione sono uniformi per tutti gli enti del Terzo settore (anche diversi dalle imprese sociali e cooperative sociali), in modo che il documento sia facilmente intelligibile per gli stakeholders interessati (associati, lavoratori, pubbliche amministrazioni, terzi). Il bilancio è diviso in sezioni e sottosezioni, a cui corrispondono alcune informazioni minime, la cui eventuale omissione deve essere motivata. Nella prima parte va indicata la metodologia adottata per la redazione, specificando gli eventuali standard di rendicontazione utilizzati e se si sono verificati cambiamenti rispetto al periodo precedente. Si passa poi alle informazioni generali sulla struttura dell’ente, la governance, il personale impiegato, fino ad arrivare alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti o in corso di realizzazione. In questa parte sarà importante dar conto dei benefici qualitativi e quantitativi prodotti sui principali portatori di interessi, delle risorse economiche impiegate e degli eventuali fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali. Elementi utili per capire la portata delle singole attività svolte, anche se poi la vera e propria valutazione di impatto sociale sarà oggetto poi di un documento separato, da redigere a sua volta con apposite linee guida. Da ultimo, una sezione conclusiva riguarda le osservazioni dell’organo di controllo, che deve monitorare su alcuni aspetti specifici come l’assenza di scopo di lucro e il rispetto dei principi di verità e trasparenza nell’attività di raccolta fondi.


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